Sostanze pericolose: no della UE al dimetilfumarato
A partire dal 5 giugno 2012 viene definitivamente vietata l’introduzione sul territorio Ue dei mobili e delle calzature contenenti il biocida Dmf, dannoso per la salute dei consumatori.
È quanto previsto dal regolamento 412/2012/Ue che, integrando l’allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce “Reach”, introduce un espresso divieto di utilizzazione e commercializzazione degli articoli (o loro parti) contenenti Dmf in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg.
Il Dmf è un biocida (di solito contenuto in piccoli sacchetti) di contrasto all’azione delle muffe che deteriorano la pelle di mobili o calzature durante lo stoccaggio o il trasporto in un clima umido, vietato dall’Ue in virtù dell’accertata capacità sensibilizzante sui consumatori, già in concentrazioni molto basse.
La commercializzazione e l’uso del Dmf sul territorio comunitario sono già vietati da tempo dalla direttiva 98/8/Ce sui biocidi, che non prevede però limitazioni alle importazioni nell’Unione di articoli trattati con biocidi.
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Testo vigente dal 05-06-2012
Commissione europea
Regolamento 15 maggio 2012, n. 412/2012/Ue
(Guue 16 maggio 2012 n. L 128)
Regolamento recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (“Reach”)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare gli articoli 68, paragrafo 1, e 131,
considerando quanto segue:
(1) Regolamento (Ce) n. 1907/2006 prevede che, se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, la commercializzazione o l’uso di una sostanza in quanto tale, in una miscela o in un articolo comporti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato e che deve essere affrontato e risolto, esso predispone un fascicolo e comunica la propria intenzione in tal senso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (“l’Agenzia”).
(2) La Francia ha preparato un fascicolo riguardante la sostanza dimetilfumarato (Dmf), nel quale dimostra che il Dmf contenuto in articoli, o loro parti, in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg, presenta un rischio per la salute umana e che è necessaria un’azione a livello dell’Unione che vada oltre le misure già adottate. Tale fascicolo è stato trasmesso all’Agenzia per avviare la procedura di restrizione.
(3) Mobilio e calzature presenti sul mercato di vari Stati membri sono risultati essere la causa di danni alla salute di consumatori in Francia, Polonia, Finlandia, Svezia e nel Regno Unito.
(4) È stato accertato che i danni alla salute sono stati provocati dal Dmf, un biocida che contrasta l’azione di muffe che deteriorano la pelle di mobili o calzature durante lo stoccaggio o il trasporto in un clima umido. Nella maggior parte dei casi il Dmf era contenuto in piccoli sacchetti fissati all’interno dei mobili o inseriti nelle scatole delle calzature. Evaporando impregnava il prodotto e lo proteggeva dalle muffe. Ha procurato tuttavia effetti negativi anche su consumatori entrati in contatto con tali prodotti. Il Dmf, a contatto con la cute dei consumatori, ha provocato numerosi casi di sensibilizzazione (dermatite da contatto) e di condizioni dolorose. In alcuni casi sono stati segnalati disturbi respiratori acuti. La dermatite è particolarmente difficile da trattare e la sensibilizzazione è irreversibile. Per la sua capacità sensibilizzante, l’esposizione al Dmf può provocare nei soggetti sensibili effetti collaterali negativi già in concentrazioni molto basse.
(5) Nell’Unione, la commercializzazione e l’uso del Dmf nei biocidi non sono permessi ai sensi della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento (Ce) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Articoli prodotti nell’Unione non possono pertanto essere trattati con Dmf. La direttiva 98/8/Ce non prevede tuttavia limitazioni alle importazioni nell’Unione di articoli trattati con biocidi.
(6) La Commissione, in base all’articolo 13 della direttiva 2001/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ha adottato come provvedimento d’emergenza finché la posizione del Dmf non potrà essere valutata nell’ambito del regolamento (Ce) n. 1907/2006, la decisione 2009/251/Ce, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato e che limita la commercializzazione di prodotti contenenti Dmf.
(7) Il divieto di cui alla decisione 2009/251/Ce è stato successivamente prorogato con la decisione 2010/153/Ue della Commissione, la decisione 2011/135/Ue della Commissione e la decisione di esecuzione 2012/48/Ue della Commissione e resterà applicabile fino all’entrata in vigore del presente regolamento o, al più tardi, fino al 15 marzo 2013.
(8) Nel parere dell’8 marzo 2011, il comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment — Rac) dell’Agenzia ritiene che vietare l’uso del Dmf negli articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg e la commercializzazione di articoli o loro parti contenenti Dmf in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg sia la misura a livello Ue più appropriata per affrontare i rischi individuati e la più efficace per ridurli.
(9) Nel parere del 14 giugno 2011, il comitato per l’analisi socioeconomica ritiene che la misura proposta per il Dmf sia a livello Ue la più appropriata per affrontare i rischi individuati in termini di equilibrio tra vantaggi e costi socioeconomici che essa comporta.
(10) L’Agenzia ha sottoposto alla Commissione il parere del comitato per la valutazione dei rischi e quello del comitato per l’analisi socioeconomica.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2012
Allegato
Nella tabella dell’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce 61:
| “61. Dimetilfumarato (Dmf)n. CAS 624-49-7EC 210-849-0 | Non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg.Non possono essere commercializzati articoli o loro parti contenenti Dmf in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg.” |
25 marzo 2012 criterio per valutare un rifiuto ecotossico ADR
Dal 25 marzo 2012 il criterio per valutare un rifiuto ecotossico fa riferimento all’accordo ADR per la classe 9 – Materie ed oggetti pericolosi diversi – M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide), fino all’emanazione del decreto ministeriale, che definirà ulteriormente tali criteri.
Il produttore/detentore di rifiuti, dovrà, se non l’ha ancora fatto, riconsiderare la codifica dei propri rifiuti sulla base delle sostanze che entrano in gioco nel ciclo produttivo ed i dati desumibili dalle schede di sicurezza:
- in presenza di un “codice a specchio” è necessario rivalutare la presenza o meno di sostanze pericolose secondo il criterio ADR
- per tutti i rifiuti già classificati pericolosi va considerata anche la caratteristica di ecotossicità – H14.
La ripercussione principale della classificazione di un rifiuto pericoloso come ecotossico sta nel fatto che tale rifiuto venga poi sottoposto alla normativa ADR, con tutto quello che ne consegue (trasporto ed etichettatura ADR, autista dotato di patentino ADR, ecc…).
Questo è quanto è stato stabilito dall’art.3, comma 6, del dl n. 2/2012, come convertito dalla legge n. 28/2012, fino ad emanazione di un decreto ministeriale specifico.
Consiglio dei Ministri, Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,(Gu 25 gennaio 2012 n. 20)
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (Stir) della Regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti Stir, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessità ed urgenza di subordinare l’entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci all’adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalità di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficoltà operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
Considerata altresì la necessità ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneità di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale “materiale da riporto”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella Regione Campania
1. Il comma 1-bis dell’articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:
“1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.”.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: “All’individuazione” sono inserite le seguenti: “ed espropriazione”;
2) la parola: “delle” è sostituita dalla seguente: “di”;
3) dopo le parole: “al patrimonio pubblico” sono inserite le seguenti: “, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,”;
4) dopo le parole: “carriera prefettizia” sono inserite le seguenti: “anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell’aggiudicatario”;
c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’apertura delle discariche e l’esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell’ambito del procedimento di Via e il provvedimento finale fa luogo anche dell’autorizzazione integrata.”;
d) al settimo periodo, le parole: “A tale fine, i commissari predetti” sono sostituite dalle seguenti: “Tutti i commissari di cui al presente comma”.
2-bis. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, le parole: “il Governo promuove, nell’ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d’urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “lo smaltimento di tali rifiuti in altre Regioni avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la Regione Campania e la singola Regione interessata”.
3. Il termine di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.
3-bis. All’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “adotta entro il 12 dicembre 2013,” sono sostituite dalle seguenti: “adotta entro il 31 dicembre 2012,”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l’indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti”.
3-ter. Al fine di assicurare l’integrale attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all’insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l’indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l’individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.
Articolo 1-bis
Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania
1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:
“3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell’impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno”.
3. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: “Santa Maria La Fossa (CE)” sono sostituite dalle seguenti: “per quello previsto dal comma 1-bis dell’articolo 8″.
4. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: “31 gennaio 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012″.
5. Il comma 6-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:
“6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale”".
Articolo 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente
1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell’Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica — Corepla e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
Articolo 3
Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”.
5. All’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Ispra, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″.
6. All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:
“5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/Ce non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’Ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo Adr per la classe 9 — M6 e M7″.
Articolo 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Piano tutela acque Veneto e consumi idrici
Il 22 maggio 2012, è stato pubblicato per il Veneto il Bur n. 39, che si inserisce nel piano tutela acque.
Il provvedimento riguarda la necessità di ridurre i consumi idrici e si è reso necessario viste le “scarse precipitazioni piovose, con ridotta formazione di manto nevoso dovute alle anomale condizioni meteorologiche”.
In particolare si segnalano il divieto di lavaggio degli automezzi, al di fuori degli impianti autorizzati, e il divieto di irrigazione del verde pubblico e privato, al fine di contrastare la crisi idrica del territorio.
Restrizioni anche sull’utilizzo dell’acqua per le fontane, sempre nell’ottica di ridurre i consumi idrici.
Per tutti in Veneto, l’imperativo è ridurre i consumi idrici.
ARPAV e i Comuni sono tenuti al controllo delle disposizioni del piano tutela acque.
L’ordinanza ha validità sino al 31 maggio 2012; si fa riserva di modificarne i contenuti in relazione all’andamento meteorologico.
Proroga piano straordinario antincendio strutture alberghiere
La storia dell’adeguamento antincendio degli alberghi e delle strutture alberghiere è quasi infinita.
La norma tecnica antincendio (in gergo “regola tecnica” risale al 1994) è stata oggetto di proroga molte volte.
Siamo ancora alle prese con i rinvii. Il Governo ha dato parere positivo alla proroga per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario antincendio, previsto dal DM 16/3/2012 portando la scadenza al 31/10/2012.
In sintesi per poter accedere a tale piano è necessario dimostrare:
- Le strutture alberghiere siano in possesso di requisiti minimi di sicurezza previsti dal decreto D.M. 16/03/2012
- Dimostrare di aver costituito un servizio di sicurezza interno (cioè la squadra antincendio) adeguatamente formata
- Presentare apposita domanda al comando VVF entro il 29/5/2012 (proroga al 31/10/2012) con il programma di adeguamento antincendio. Tale programma si deve concludere entro il 31/12/2013.
I requisiti di sicurezza antincendio previsti dal DM 16/3/2012 sono:
Inoltre per le strutture con oltre centro posti letto è obbligatorio avere anche un impianto di rilevazione incendi. Il numero minimo di addetti in base al numero di posti letto è:
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Ricordiamo che Premiere Ltd può assistere le strutture turistico alberghiere in questo processo per quanto riguarda tutti gli adempimenti
Prorogata al 23 maggio 2012 l’entrata in vigore del decreto sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Con il DM 20 gennaio 2012, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, viene prorogata di ulteriori 120 giorni l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008
Il nuovo termine per l’entrata in vigore del citato D.M. 11/04/2011 è dunque differito dal 24 gennaio 2012 (stabilito con D.M. 22 luglio 2011) al 23 maggio 2012 (390 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell’Allegato III, concernente le modalità per l’abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, già in vigore dal 30/ aprile 2011.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 71, commi 11, 12 e 13, del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l’Inail (che ha assorbito le funzioni del soppresso Ispesl), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, che devono provvedere nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro. Decorsi inultilmente entrambi i citati termini il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti pubblici e privati di cui pure sono prorogati i criteri d’abilitazione.
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20 aprile 2012 ANTINCENDIO Uscite di emergenza: pubblicate due nuove circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
La circolare n. 4962 del 4 aprile 2012 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce alcuni chiarimenti in merito all’uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”. La circolare n. 4963 del 4 aprile 2012 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prende invece in considerazione l’utilizzo delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti”. Entrambi i documenti sono utili ai fini della corretta applicazione di alcune disposizioni dell’allegato IV del D. lgs n. 81/2008
Scarica le circolari circolare_4963_2012 e circolare_4962_2012
Acqua in bottiglia: un video per ricordare.
La sentenza della Cassazione Penale, 14 maggio 2012, n. 1813, tratta le responsabilità del venditore ed installatore per l’infortunio di una lavoratrice avvanuto a causa di una macchina stiratrice professionale priva dei necessari requisiti di sicurezza.
La lavoratrice (cameriera di un hotel), dopo aver usato più volte l’apparecchio senza mai ricevere specifiche istruzioni, se non delle indicazioni dalla moglie del datore di lavoro, nel sistemare il lenzuolo sulla base di legno, aveva sentito tirare la mano destra dentro il rullo e, colta dal panico, era riuscita solo ad abbassarsi e schiacciare il fungo con la mano sinistra, ma intanto la mano destra era entrata sino al polso.
L’esposizione dell’arto all’elevato calore aveva reso necessaria l’amputazione della mano, per le ustioni di terzo grado estese sino al III distale dell’avambraccio destro.
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Muovendo dai dati fattuali appena ricordati, deve dunque ritenersi sussistente la responsabilità del (…) (sia pure ai soli fini civili, stante l’intervenuta prescrizione del reato) alla luce dei principi condivisibilmente enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità circa la responsabilità, nel caso di incidente derivato dall’uso di un macchinario, anche del venditore del macchinario stesso ove si tratti di infortunio riconducibile alla inadeguatezza del congegni antinfortunistici di quel macchinario: “Il divieto di vendita di macchine non conformi alle norme Antinfortunistiche, di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature ed impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita” (Sez. 3, n. 10342 del 28/06/2000 Ud. – dep. 29/09/2000 – Rv. 217456); “In tema di lesioni personali a seguito di infortunio sul lavoro, la condotta di colui che, in violazione del divieto sancito dallo art. 7 del d.P.R. n. 547 del 1955, venda una macchina non conforme alle prescrizioni dell’art. 68 dello stesso d.P.R., è di per sé sufficiente ad integrare l’elemento di colpa specifica del delitto di cui all’art. 590, terzo comma, cod. pen., ed è legata da nesso concausale con l’evento lesivo, stante la normalità e la conseguenzialità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo della ditta acquirente” (Sez. 4, n. 1501 del 01/12/1989 Ud. – dep. 02/02/1990 – Rv. 183206).
A ciò aggiungasi che, come detto, nella concreta fattispecie si trattava di inadeguatezza dei presidi antinfortunistici oggettivamente percepibile, circostanza, quest’ultima, che rende irrilevante la mera presenza formale di una certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza (cfr. Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008 Ud. -dep. 30/09/2008 – Rv. 241020, in relazione a fattispecie di ritenuta irrilevanza del marchio di conformità “CE”)
Il proposto ricorso deve essere pertanto rigettato agli effetti civili, con conseguente conferma delle disposizioni della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili.
Lavoriamo insieme alla prevenzione dei rischi.
Dal sito Ispesl riporto la pagina relativa alla campagna per il contenimento del rischio.
Segui il link
http://www.ispesl.it/ew/ec2012/index.asp
